05 maggio 2012

RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA


A seguito della nostra precedente denuncia datata 20 marzo 2012 e recapitata anche alla Commissione Europea, in data10 05 2012 ci è pervenuta risposta da parte della Commissione Europea, risultato esaustivo e che appaga in parte il lavoro fatto fino ad ora, non per questo ci fermeremo qua.Chiunque volesse visionare gli originali,contatti il nostro gruppo A.P.S. Braone

Ecco di seguito la risposta della Commissione Europea.



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE
Direzione A - Affari giuridici e coesione
ENV.A.1 – Applicazione, coordinamento per le infrazioni e aspetti giuridici
Il Capo Unità


Bruxelles, 10/05/2012



ENV.A.1/ CHAP(2012)01332-D002
Italia Nostra Sezione di Vallecamonica
ed altri
Via Garibaldi, 13
25043 - BRENO (BS)
ITALIA
E-mail: vallecamonica@italianostra.org
Gentili signori,
Mi riferisco alla Vostra lettera di denuncia datata 20 marzo 2012.
Mi pregio di informarVi che detta lettera è stata protocollata con numero CHAP(2012)01332 (riferimento da menzionare in tutta la corrispondenza successiva). L’attribuzione del numero di protocollo non significa che la Commissione avvierà necessariamente una procedura d’infrazione. I servizi della Commissione provvederanno a esaminare la Vostra denuncia secondo il pertinente diritto dell'Unione europea e Vi informeranno degli esiti dell’esame e dell’eventuale andamento della procedura d’infrazione. Nel frattempo potete contattare DG Ambiente, al seguente indirizzo di posta elettronica: ENV-CHAP@ec.europa.eu. È Vostra facoltà scegliere che la denuncia sia trattata in modo riservato o non riservato. In quest'ultimo caso, i servizi della Commissione saranno autorizzati a indicare la Vostra identità, nonché la comunicazione che avete inviato alla Commissione, nei contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale avete presentato denuncia. Ove non abbiate già precisato o non precisiate successivamente la Vostra scelta, i servizi della Commissione presupporranno che abbiate optato per il trattamento riservato. Vi informo tuttavia che, per dar seguito alla denuncia, i servizi della Commissione potrebbero trovarsi nella necessità di rivelare la Vostra identità. La nostra capacità di dare seguito alle questioni da Voi sollevate potrebbe risultare limitata se dovessimo assicurare la riservatezza della Vostra identità. È prassi consolidata della Commissione contattare le autorità degli Stati membri interessati per chiedere informazioni o cercare soluzioni. La Commissione ha recentemente concordato con vari Stati membri di collaborare per rendere più rapido ed efficace questo processo di scambio di informazioni e di soluzione dei problemi nell'ambito del progetto pilota "EU Pilot". Nel corso dell'istruzione della Vostra pratica, la Commissione potrebbe decidere di registrare e trattare la pratica nell'ambito di tale progetto pilota, che ha lo scopo di giungere ad una risposta sul merito il più rapidamente possibile. Non Vi sarà richiesto di partecipare a spesa alcuna, neanche in caso di avvio della procedura d’infrazione. Per maggiori informazioni sulla procedura per inadempimento del diritto dell'Unione, Vi rinvio all'allegato.
Vogliate gradire l'espressione dei miei distinti saluti.
[FIRMATO]
Ion Codescu
Allegato 1: La procedura per inadempimento del diritto dell'Unione Europea
Allegato 2: Dichiarazione specifica in materia di riservatezza
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ALLEGATO 1
La procedura per inadempimento del diritto dell'Unione europea
1. Principi
Ogni Stato membro è responsabile dell’applicazione del diritto dell'Unione (attuazione entro i termini,
conformità e corretta applicazione) nel rispettivo ordinamento giuridico interno. A norma dei trattati1, la
Commissione delle Comunità europee vigila sulla corretta applicazione del diritto dell'Unione: di
conseguenza, se uno Stato membro non lo rispetta, la Commissione dispone di poteri propri (il ricorso per
inadempimento) per cercare di porre fine all’infrazione e, se necessario, adisce la Corte di giustizia delle
Comunità europee. La Commissione interviene in seguito a denunce oppure in base a presunte infrazioni da
essa individuate, prendendo le iniziative che ritiene giustificate.
S’intende per inadempimento la violazione da parte degli Stati membri di obblighi derivanti dal diritto
dell'Unione. L’inadempimento può consistere in un'azione o in un’omissione. S’intende per Stato lo Stato
membro che viola il diritto dell'Unione, qualunque sia l’autorità – centrale, regionale o locale – responsabile
dell’inadempimento.
2. Ricevibilità della denuncia
Chiunque può presentare alla Commissione una denuncia contro uno Stato membro per provvedimenti
(legislativi, regolamentari o amministrativi) o prassi che ritenga contrari ad una disposizione o ad un
principio del diritto dell'Unione. Il denunciante non deve dimostrare di avere un interesse ad agire in tal
senso, né provare che l’infrazione denunciata lo riguarda a titolo principale e in forma diretta. Per essere
ricevibile, la denuncia deve avere ad oggetto una violazione del diritto dell'Unione da parte di uno Stato
membro. Non può pertanto riferirsi a una controversia privata.
È essenziale che la denuncia sia completa e precisa, in particolare per quanto riguarda i fatti contestati allo
Stato membro, le iniziative intraprese a qualsiasi livello e, se possibile, le disposizioni di diritto dell'Unione
che si considerano violate, nonché l’esistenza di un eventuale finanziamento dell'Unione europea.
3. Le fasi della procedura d’infrazione
L’iter della procedura d’infrazione può articolarsi nelle seguenti fasi.
3.1 Ricerche
Per dare seguito alla denuncia può rivelarsi necessario raccogliere complementi d’informazione che aiutino a
determinare gli elementi di fatto e di diritto del caso. È prassi consolidata della Commissione contattare le
autorità degli Stati membri interessati per chiedere informazioni o cercare soluzioni. Soltanto in questo modo
è possibile confermare tutti gli aspetti della situazione di fatto e di diritto e trarre le opportune conclusioni.
Nell’eventualità che debba rivolgersi alle autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia,
la Commissione indicherà l’identità del denunciante solo previa esplicita autorizzazione dello stesso (vedi
punto 5). Se necessario, saranno richieste al denunciante ulteriori informazioni.
La Commissione ha recentemente concordato con vari Stati membri2 di collaborare per rendere più rapido ed
efficace questo processo di scambio di informazioni e di soluzione dei problemi nell'ambito del progetto
pilota "EU Pilot. La Commissione intende darLe una risposta completa quanto prima avvalendosi per
l'appunto di questo processo. Qualora Lei optasse per il trattamento non riservato, l'autorità competente dello
Stato membro interessato potrebbe inoltrarLe direttamente la risposta, con copia alla Commissione 3. Faranno
quindi seguito le nostre conclusioni al riguardo.
1 Articolo 226 del trattato CE, articolo 88 del trattato CECA e articolo 141 del trattato Euratom.
2 Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi,
Portogallo,
Slovenia, Svezia, Spagna e Regno Unito.
3 Qualora dovesse ricevere una risposta direttamente dalle autorità dello Stato membro interessato, essa potrebbe far
riferimento ad un numero di registrazione "EU Pilot" diverso dal numero di protocollo sopra riportato.
3
Esaminati i fatti e osservate le regole e priorità stabilite dalla Commissione per l’avvio e la prosecuzione delle
procedure d’infrazione, i servizi della Commissione valuteranno se dare o meno seguito alla denuncia.
3.2 Avvio della procedura d’infrazione: contatti formali tra la Commissione e lo Stato membro interessato
Se constata che il diritto dell'Unione è stato violato e che sussistono i presupposti per iniziare una procedura
d’infrazione, la Commissione trasmette allo Stato membro in questione una lettera di “costituzione in mora” in
cui intima alle autorità del paese interessato di presentare osservazioni entro un termine stabilito. Lo Stato
membro deve prendere posizione riguardo agli elementi di fatto e di diritto sui quali la Commissione fonda la
propria decisione di avviare la procedura d’infrazione.
Sulla scorta della risposta o in assenza di risposta dello Stato membro, la Commissione può decidere di
trasmettere allo Stato un “parere motivato” in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che
sussista una violazione del diritto dell'Unione e lo sollecita a conformarsi entro un determinato termine (di
solito due mesi). Obiettivo di questi contatti formali è stabilire se sussista effettivamente violazione del diritto
dell'Unione e, nel qual caso, porvi rimedio in questa fase senza dover adire la Corte di giustizia.
In funzione della risposta la Commissione può decidere di non proseguire la procedura d’infrazione, ad
esempio quando lo Stato membro s’impegna in modo credibile a modificare la normativa o la prassi
amministrativa contestata. La maggior parte dei casi si risolve in questa fase.
3.3 Ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee
Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di
giustizia. In media, trascorrono due anni prima che la Corte si pronunci sul ricorso della Commissione.
Le sentenze della Corte di giustizia sono diverse da quelle dei giudici nazionali. Al termine del procedimento,
infatti, la Corte emette una sentenza che dichiara sussistente o non sussistente la violazione. La Corte di
giustizia non può pronunciare l’annullamento di una norma nazionale non conforme al diritto dell'Unione, né
costringere un’amministrazione nazionale a dar seguito alla richiesta di un privato e nemmeno condannare lo
Stato membro a risarcire il privato leso da una violazione del diritto dell'Unione. Spetta allo Stato membro
condannato dalla Corte di giustizia prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza e
comporre in particolare la controversia all’origine del procedimento. Se lo Stato membro non adempie a tale
obbligo, la Commissione può adire nuovamente la Corte affinché infligga sanzioni pecuniarie allo Stato
membro, fino a quando non avrà messo fine all’infrazione.
4. Mezzi di ricorso nazionali
L'obbligo di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione in capo alle autorità degli Stati membri spetta in
primo luogo ai giudici e alle autorità amministrative nazionali. Se si ritiene che un provvedimento
(legislativo, regolamentare o amministrativo) o una prassi amministrativa siano contrari al diritto dell'Unione,
è opportuno adire i giudici o le autorità amministrative nazionali (compreso il mediatore nazionale o
regionale) ovvero esperire le procedure di arbitrato o di conciliazione. Dati i vantaggi che ne possono
conseguire, la Commissione stessa consiglia di avvalersi di questi mezzi nazionali.
I mezzi di ricorso nazionali permettono infatti di far valere i propri diritti in modo più diretto e di persona,
senza dover dipendere dall'esito favorevole di una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione, che
potrebbe prendere un certo tempo. Infatti, soltanto i giudici nazionali possono emettere ordinanze nei
confronti delle amministrazioni e annullare una decisione nazionale, e solo loro possono eventualmente
condannare lo Stato membro a risarcire il danno causato a privati dalla violazione ad esso imputabile del
diritto dell'Unione.
5. Garanzie amministrative
Il denunciante gode delle seguenti garanzie amministrative:
a) alla denuncia protocollata presso il Segretariato generale della Commissione viene attribuito un
numero ufficiale (indicato nella presente lettera) da menzionare in tutta la corrispondenza successiva.
L’attribuzione del numero di protocollo non implica necessariamente l'avvio di una procedura
d’infrazione contro lo Stato membro in causa;
b) qualora i servizi della Commissione decidano d'intervenire presso le autorità dello Stato membro
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contro il quale è stata presentata la denuncia, lo faranno rispettando la scelta del denunciante di non
rivelare la propria identità. Fino a quando questi non avrà comunicato la sua scelta, i servizi della
Commissione presupporranno che abbia optato per il trattamento riservato;
c) nei limiti del possibile, la Commissione decide nel merito (se avviare una procedura d'infrazione
oppure archiviare la denuncia) entro dodici mesi dalla data del protocollo presso il Segretariato
generale;
d) qualora intenda proporre alla Commissione l'archiviazione della denuncia, il servizio competente ne
informerà prima il denunciante; analogamente lo terrà informato dell'andamento dell'eventuale
procedura d'infrazione.
La Commissione rinvia ai seguenti documenti, che ne illustrano l'approccio generale di gestione della
corrispondenza:
• codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti
con il pubblico, consultabile sul sito Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) introducendo i
riferimenti della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU L. 267 del 20.10.2000, pag. 63);
• comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al mediatore europeo relativa ai rapporti
con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto dell'Unione, consultabile sul sito Internet
EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) introducendo i riferimenti del documento (COM def. - anno 2002
- numero 0141);
• regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000,
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, nonché la libera circolazione di tali dati (articolo 5),
consultabile sul sito Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) introducendo i riferimenti della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU L. 8 del 12.1.2001, pag. 1).
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ALLEGATO 2
Dichiarazione specifica in materia di riservatezza
Gestione delle denunce - Complaints Handling - Accueil des Plaignants (CHAP)
1. La banca dati CHAP
La banca dati CHAP è stata istituita allo scopo di gestire le richieste d'informazione e le denunce pervenute
alla Commissione con riguardo alle infrazioni della normativa dell'Unione da parte degli Stati membri.
2. Controllore
Il controllore del trattamento dei dati è il Sig. Arthur Pooley, capo dell'unità SG-R-2 (corrispondenza e
gestione dei documenti) presso il Segretariato generale della Commissione (SG).
3. Obiettivo
L'obiettivo della raccolta d'informazioni nella banca dati CHAP è di permettere alla Commissione di essere
informata delle infrazioni della normativa dell'Unione e quindi di svolgere la sua funzione prevista all'articolo
17 del TUE, per garantire che gli Stati membri applichino le disposizioni del trattato e le misure adottate in
virtù di esso.
4. Informazioni raccolte
I dati raccolti comprendono il nome e l'indirizzo della persona o dell'entità giuridica, i numeri di telefono e di
fax nonché l'indirizzo e-mail, il settore di attività, la lingua preferita ed (eventualmente) il nome del
rappresentante. Il testo integrale della richiesta d'informazioni o della denuncia può tuttavia contenere altri
dati di varia natura forniti dal corrispondente.
5. Informazioni obbligatorie
Nella banca dati CHAP devono essere introdotte determinate informazioni che consentono alla Commissione
di esaminare la richiesta d'informazioni o la denuncia (nome e indirizzo, oggetto della corrispondenza, Stato
membro in causa, fatti che dimostrano l'infrazione della normativa dell'Unione da parte dello Stato membro).
Se tali informazioni non vengono fornite, la corrispondenza viene considerata anonima e irricevibile, oppure
la Commissione non può comunicare con il corrispondente o non può verificare, nel caso di una denuncia, se
questa è giustificata.
6. Protezione e salvaguardia
I dati personali raccolti e tutte le informazioni relative alle suddette attività vengono memorizzati nei server
della Commissione del Centro dati di Lussemburgo, il cui funzionamento è disciplinato dalle decisioni e
disposizioni della Commissione in materia di sicurezza stabilite dalla Direzione della sicurezza per questo
tipo di server e di servizio.
7. Chi ha accesso ai dati
I dati raccolti nella banca dati CHAP non sono accessibili ad alcuna persona al di fuori della
Commissione. All'interno della Commissione, l'accesso ai dati personali è consentito soltanto mediante
un USER ID + una password a specifici utilizzatori della banca dati CHAP. Possono accedere alla banca
dati CHAP quelle persone all'interno del SG e degli altri servizi della Commissione che si occupano
della corrispondenza o delle infrazioni.
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8. Durata di conservazione dei dati
Quando una persona trasmette una denuncia o una richiesta d'informazioni alla Commissione, i dati personali
che fornisce vengono custoditi nella banca dati CHAP per un periodo di tre anni. Trascorso tale periodo, i dati
che consentono di identificare la persona vengono cancellati. Le informazioni fornite da un'entità giuridica
che trasmette una denuncia alla Commissione non vengono cancellate.
9. Accesso, controllo, correzione o soppressione dei dati
Non è consentito l'accesso diretto ai dati memorizzati. Chiunque desideri verificare i dati personali
memorizzati al suo riguardo dal controllore del trattamento dei dati oppure desideri controllare, correggere o
cancellare tali dati personali deve inviare un'e-mail a sg-plaintes@ec.europa.eu, indicando tutti i particolari
relativi alla richiesta.
10. Contatti
Per domande o richieste, si prega di contattare il gruppo di supporto della banca dati CHAP, che lavora sotto
la responsabilità del controllore, per e-mail a sg-plaintes@ec.europa.eu oppure per posta al Segretariato
generale (SG-R-2), Commissione europea, B 1049 Bruxelles.
11. Ricorso
I ricorsi relativi al trattamento delle informazioni nella banca dati CHAP possono essere indirizzati al Garante
europeo della protezione dei dati, Rue Wiertz 60 (MO 63), 1047 Bruxelles, Belgio.